UVL informa su blocco licenziamenti e congedi parentali

da | Set 18, 2020 | UVL

L’Ufficio Vertenze e Legale della Cgil di Monza e Brianza informa sulle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge n.104 del 14 agosto 2020

L’Ufficio Vertente e Legale nella sede della Camera del Lavoro di Monza

L’art. 14 del Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ha riconfermato, modificandole, le disposizioni contenute nei precedenti decreti in materia di blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per G.M.O. (giustificato motivo oggettivo) e di proroga e rinnovo dei contratti a termine.

Divieto di licenziamento per G.M.O.

La norma riconferma il divieto di avvio delle procedure di licenziamenti collettivi e le sospensioni di quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, nonché, indipendentemente dal numero degli occupati, il divieto di procedere a licenziamenti individuali.

Diversamente dalla disposizione precedente, che stabiliva un termine di durata per il blocco dei licenziamenti (5 mesi), la nuova disposizione del D.L. 104/2020 subordina il divieto ai casi in cui 1) i datori di lavoro non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione prevista dallo stesso decreto (18 settimane); 2) i datori di lavoro non abbiano integralmente fruito dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. del decreto (max 16 settimane).

La durata, quindi, del divieto di procedere a licenziamenti per g.m.o. potrà variare a seconda dei tempi di utilizzo che verrà adottata dai singoli fruitori del beneficio.

 Già nel D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, in sede di conversione, era stata introdotta un’eccezione al divieto di licenziamento per i casi di cambio appalto con riassunzione del personale dal nuovo appaltatore.

Con il D.L. 104/2020 sono stati ampliati i casi in cui non trova applicazione la norma sul divieto di licenziamento e, precisamente:

  • cessazione definitiva dell’attività di impresa con messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • fallimento in assenza di esercizio provvisorio dell’impresa e/o sia disposta la cessazione dell’impresa.

E’ stata riconfermata, inoltre, la disposizione che consente la possibilità per il datore di lavoro di revocare il recesso dal contratto per g.m.o. purché contestualmente faccia richiesta di trattamento di cassa integrazione a partire dalla data in cui ha effetto il licenziamento. In questi casi il rapporto di lavoro è ripristinato senza interruzioni.

La norma viene estesa a tutti i licenziamenti effettuati nel corso dell’anno 2020.

Rientra, invece, nel divieto il licenziamento intimato da datore di lavoro che non abbia ritenuto di fruire della cassa integrazione o dell’esonero contributivo. 

CONTRATTI A TERMINE

Il D.L. 104/2020 interviene, all’art. 8, apportando modifiche all’art. 93 del D.L. 34/2020.

L’art. 93 aveva previsto la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2015.

In sede di conversione del decreto, era stato introdotto il comma 1 bis che aveva previsto, a partire dal 18 luglio u.s.,  la proroga “obbligatoria” dei contratti in essere sia per gli apprendisti che per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica.

L’attuale art. 8 del D.L. 104/2020 ha abrogato il comma 1 bis della precedente disposizione ed ha previsto la possibilità fino al 31 dicembre 2020, di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato, e per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, sempre nel rispetto della durata massima di 24 mesi e senza necessità delle causali previste dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2015.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella sua nota del 16.09.2020, ha fornito alcune indicazioni sulle disposizioni principali del decreto. In tema di contratti a termine, ritiene, il Ministero, che vi sia la possibilità di derogare alla disciplina sul numero massimo delle proroghe e sui termini di interruzione tra un rinnovo e l’altro del contratto.

Inoltre, sempre secondo la nota ministeriale, il termine del 31 dicembre p.v. è da intendersi riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo.

La durata, quindi, del rapporto potrà protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite dei 24 mesi.

NUOVE DISPOSIZIONI SU LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO

Il D.L. 111 del 8 settembre 2020 ha previsto per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile qualora il figlio convivente minore di anni 14 venga sottoposto alla quarantena dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente a seguito di contatto verificatosi all’interno dell’ambito scolastico.

La prestazione in modalità agile potrà essere svolta per tutta o parte della durata della quarantena del figlio.

Qualora la prestazione in modalità agile non possa essere svolta e comunque in alternativa alla stessa, uno dei genitori, alternativamente, potrà fruire di un congedo per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio.

Per il periodo di congedo al genitore verrà riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il congedo potrà essere riconosciuto per i periodi di quarantena compresi entro il 31 dicembre 2020.        

L’Ufficio Vertenze e Legale della Cgil di Monza e Brianza riceve su appuntamento* nei seguenti orari:

Monza

lunedì-mercoledì-giovedì dalle ore 15,00 alle 18,30

martedì-venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30

Vimercate

lunedì-mercoledì- dalle ore 15,00 alle 18,30

giovedì-venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30

 

Cesano Maderno

mercoledì dalle ore 15,00 alle 18,30

giovedì-venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30

 

Desio

lunedì dalle ore 15,00 alle 18,30

giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30

 

Carate Brianza

martedì dalle ore 9,00 alle 12,30

giovedì dalle ore 15.00 alle 18.30

 

 *l’appuntamento con l’Ufficio Vertenze e Legale si ottiene scrivendo al “Parla con UVL” tramite il “Parla con…” (trova la busta bianca su sfondo giallo! Compila il form con tutti i dati e riceverai presto una risposta).

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